# STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE
## Art. 1 - Istituzione
E' istituita dal Comune di Cuneo, la "CONSULTA GIOVANILE COMUNALE" quale organismo e consultivo di sostegno delle attività a favore dei giovani e dei lavori delle commissioni.
## Art. 2 - Fini
La CONSULTA GIOVANILE COMUNALE è un organo consultivo dell'Amministrazione Comunale.
Ad essa presenta valutazioni e proposte inerenti alle tematiche di politiche giovanili.
Si propone come punto di riferimento e di informazione; vi aderiscono gli iscritti delle Associazioni che condividono i valori della Costituzione italiana ed i principi di democraticità.
La Consulta:
- é strumento di conoscenza delle realtà dei giovani;
- promuove progetti ed iniziative inerenti i giovani;
- promuove dibattiti, ricerche ed incontri;
- attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
- favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
- si rapporta con gruppi informali;
- promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale;
- può raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, servizio di leva, ambiente, vacanze e turismo). Raccoglie informazioni nei predetti campi, o direttamente, con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative comunali.
## Art. 3 – Organi
Sono organi della Consulta Giovanile: l'Assemblea, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario. l’Assessore alle Politiche Giovanili o suo delegato. Le funzioni amministrative verranno svolte con il supporto del personale messo a disposizione dall'Assessorato alle Politiche Giovanili.
## Art. 4 - L'Assemblea
Sono componenti dell'Assemblea i rappresentanti delle Associazioni giovanili iscritte nel registro delle Associazioni che svolgono attività inerenti le Politiche Giovanili; un rappresentante degli studenti per ogni Istituto Scolastico superiore presente in città; un rappresentante della consulta provinciale degli studenti, compresi tra i 15 e i 30 anni di eta’. Ogni Associazione deve delegare, per iscritto, uno o più rappresentanti. La delega deve essere indirizzata e fatta pervenire al Presidente della Consulta Giovanile ed al responsabile dell’ufficio politiche giovanili del Comune di Cuneo, che dovranno verificarne l’ammissibilità entro quindici giorni dal ricevimento. Possono essere accolti, quali componenti della Consulta Giovanile, altre forze giovanili organizzate operanti sul territorio cittadino; l'accettazione deve essere deliberata dall'Assemblea della Consulta con la maggioranza di 2/3 dei componenti la Consulta stessa. Il Consiglio Comunale può, in ogni momento inserire nuovi componenti nella Consulta, che abbiamo le caratteristiche di cui sopra. Di diritto fanno parte della Consulta l’Assessore alle Politiche Giovanili o suo delegato, il responsabile dell’ufficio delle politiche giovanili o suo delegato.
## Art. 5 - Il Presidente, Vicepresidente e Segretario.
Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario vengono eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione, a maggioranza assoluta dei componenti. Durano in carica un anno, alla scadenza dell'incarico possono essere rieletti. In assenza del Presidente, nel corso delle riunioni, ne fa funzioni il Vicepresidente. Il Segretario per ogni incontro redigerà un verbale riportante le presenze ed i contenuti discussi, che dovrà essere approvato dall'Assemblea nella seduta successiva. In caso di assenza del Segretario, il Presidente provvederà a nominare chi ne faccia le funzioni.
## Art.6 - Il Presidente
* Assume la rappresentanza formale della Consulta.
* Predispone l’ordine del giorno, sentito l’ufficio di Presidenza.
* Convoca e presiede l’Assemblea
* Convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza
## Art. 7 - Decadenza
In caso di dimissioni o decadenza di un componente dell’Ufficio di Presidenza si procederà alla sostituzione con la stessa procedura di nomina. L'Ufficio di Presidenza decade alla scadenza annuale di rinomina se manca il numero minimo di partecipanti all’assemblea.
## Art. 8 - Convocazione dell'Assemblea
La Consulta Giovanile Comunale è convocata:
- dal Presidente di propria iniziativa;
- su richiesta della maggioranza dei componenti l'Assemblea;
- su richiesta del Sindaco o dell'Assessore alle Politiche Giovanili.
In ogni caso la Consulta Giovanile deve riferire sui propri lavori alla Commissione consiliare competente almeno due volte all'anno. L'Assemblea è convocata non meno di tre volte l'anno ed in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità. La Consulta Giovanile può richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Amministratori e funzionari Comunali. La convocazione dell’Assemblea avviene mediante avviso scritto (e-mail e/o da sms informativo) almeno 5 giorni prima della data dell’assemblea stessa. Il Segretario per ogni incontro redigerà un verbale riportante le presenze ed i contenuti discussi, che dovrà essere approvato dall'Assemblea nella seduta successiva. In caso di assenza del Segretario il Presidente provvederà a nominare chi ne faccia le funzioni.
## Art. 9 - Validità delle sedute e delle deliberazioni
Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. Ad eccezione delle deliberazioni su nuove richieste di adesione da parte di Enti e Organismi vari e delle deliberazioni relative alle modificazioni dello Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti, in entrambi gli Organismi, prevale il voto del Presidente. Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva. Le deliberazioni della Consulta Giovanile non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.
## Art. 10 - Modificazioni dello Statuto
Lo Statuto viene modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. La Consulta Giovanile Comunale propone al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti l'Assemblea. La modificazione può essere ratificata dal Consiglio Comunale.
## Art. 11 - Regolamento interno
La Consulta Giovanile Comunale entro sei mesi dalla sottoscrizione dello Statuto si doterà di un proprio regolamento interno, integrativo e non in contrasto con i principi del medesimo, da sottoporre al vaglio delle Commissioni Consiliari competenti.
## Art. 12 - Sede e risorse economiche
La Consulta Giovanile ha sede nel Palazzo Comunale – via Roma 28. Il Comune mette a disposizione idonei locali dove svolgere le riunioni della Consulta. Il settore delle Politiche giovanili coordinerà le funzioni amministrative richieste dalla Consulta. Nel bilancio comunale potranno essere stanziate apposite risorse destinate alle attività proposte della Consulta previa approvazione delle singole iniziative dalla Giunta Comunale. La Consulta Giovanile può promuovere iniziative di autofinanziamento e ricerca di fondi per la propria attività.
## Art. 13 - Prima Riunione
La Consulta Giovanile è insediata dal Sindaco o dall'Assessore alle Politiche Giovanili.